In Italia nessuna legge descrive nel dettaglio come si giura una traduzione. La fonte è una norma del 1922 che si limita ad affidare il giuramento al cancelliere o al notaio, e ogni Tribunale completa il quadro con proprie disposizioni di servizio: avvisi, circolari e moduli che stabiliscono come deve essere composto il fascicolo, chi è ammesso allo sportello e come si applicano le marche da bollo. Questa pagina spiega quale valore hanno quelle disposizioni, quali regole ricorrono in tutte le sedi giudiziarie e quali invece cambiano da una città all’altra. Per le indicazioni operative dell’ufficio di Roma rimandiamo alla nostra divisione per le traduzioni giurate.
Da quali norme nascono le disposizioni
L’articolo 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366 prevede che le perizie e le traduzioni stragiudiziali siano giurate davanti al cancelliere o al notaio. È l’unica base normativa dell’asseverazione e non dice nulla su moduli, spillature, firme di congiunzione o conteggio delle righe. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 regola l’imposta di bollo e le sue esenzioni. L’articolo 483 del codice penale fissa la responsabilità di chi dichiara il falso davanti al pubblico ufficiale. Su queste tre norme ogni Tribunale innesta le proprie disposizioni, redatte dal dirigente della cancelleria o dal presidente della sezione, che hanno natura organizzativa: servono a far funzionare il servizio in modo uniforme e a mettere il cancelliere in condizione di ricevere il giuramento senza dover esaminare caso per caso la struttura dell’atto.
Una disposizione di servizio non è una legge e non aggiunge requisiti di validità alla traduzione giurata, che una volta ricevuta vale in tutta Italia qualunque sia la sede in cui è stata resa. Ha però un effetto pratico immediato: il fascicolo che non la rispetta non viene ricevuto allo sportello, e il traduttore deve ricomporlo e ripresentarsi. Per questo conoscere le disposizioni della sede in cui si giura è parte del lavoro del traduttore ufficiale, allo stesso titolo della competenza linguistica.
Le regole che valgono in tutte le sedi
Pur nella varietà dei testi, le disposizioni dei Tribunali italiani convergono su un nucleo di regole che discende direttamente dalle norme citate e che il nostro studio applica a ogni fascicolo, a prescindere dall’ufficio di destinazione.
- Il giuramento è reso dalla persona che ha eseguito la traduzione, che non può essere l’intestatario del documento né un suo parente o affine.
- Il documento di partenza, la traduzione e il verbale formano un atto unico, rilegato in modo stabile e nell’ordine indicato, con la firma del traduttore sulle congiunzioni fra i fogli.
- La traduzione è integrale: timbri, sigilli, firme e annotazioni vengono descritti nella lingua di arrivo, e ogni parte volutamente omessa è dichiarata prima della traduzione e nel verbale.
- Fra due lingue straniere si passa sempre per l’italiano, con due traduzioni e due giuramenti distinti.
- A ogni documento corrisponde un verbale: non si giurano più documenti con un solo atto.
- L’imposta di bollo è assolta prima del giuramento e le marche sono annullate dal cancelliere, salvo le esenzioni previste dalla legge, che vanno indicate nel verbale con il riferimento normativo.
- Il traduttore si identifica con un documento in corso di validità in originale, i cui estremi sono riportati nel verbale.
Che cosa cambia da un Tribunale all’altro
Le differenze riguardano l’accesso al servizio e la forma dell’atto, e sono la ragione per cui una traduzione preparata secondo le abitudini di una sede può essere respinta in un’altra.
| Aspetto | Come varia fra le sedi |
|---|---|
| Chi è ammesso a giurare | Alcuni Tribunali ricevono qualunque traduttore maggiorenne, altri riservano il servizio agli iscritti all’albo dei consulenti tecnici o al ruolo dei periti della Camera di Commercio, altri ancora chiedono la residenza o il domicilio professionale nel circondario. |
| Accesso allo sportello | Prenotazione obbligatoria con limite di atti per appuntamento in alcune sedi, accesso libero con attesa del turno in altre, e orari che cambiano con gli avvisi dell’ufficio. |
| Modulo del verbale | Ogni sede pubblica il proprio modello. Alcune accettano un verbale redatto dal traduttore purché contenga gli stessi elementi, alcune offrono verbali bilingui per le lingue più richieste. |
| Calcolo del bollo | Il D.P.R. 642/1972 ammette il conteggio per facciate o per righe. Alcuni uffici contano una marca ogni quattro facciate, altri una marca ogni cento righe comprensive del verbale, con criteri propri per fotografie, allegati e certificati di stato civile. |
| Copie e originali | Alcune sedi chiedono che nel verbale sia dichiarata la natura del documento tradotto (originale, copia autentica, copia semplice), altre si limitano a riceverlo. |
| Lingue | Alcuni uffici chiedono la dichiarazione della lingua di partenza e di arrivo nel verbale, altri accettano soltanto giuramenti da o verso l’italiano e rinviano al notaio i casi particolari. |
Poiché la traduzione giurata ha efficacia su tutto il territorio nazionale, il traduttore non è tenuto a giurare nel Tribunale della città in cui il documento sarà usato. Sceglie la sede in cui è abilitato e che conosce, e il fascicolo viene poi inviato all’ente di destinazione o al cliente. È la ragione per cui uno studio con sede a Roma serve clienti in tutta Italia e all’estero senza che questi debbano spostarsi.
Il verbale di giuramento
Il verbale è il documento che trasforma una traduzione in traduzione giurata. Contiene le generalità del traduttore e gli estremi del suo documento di identità, l’indicazione delle lingue, il numero delle pagine tradotte, la formula con cui il traduttore dichiara di aver adempiuto bene e fedelmente all’incarico al solo scopo di far conoscere la verità, la data e le firme del traduttore e del cancelliere. L’ufficio lo registra con un numero cronologico progressivo, che permette in ogni momento di risalire all’atto. Il valore giuridico del giuramento e la responsabilità che ne deriva per il traduttore sono approfonditi nella pagina sul giuramento della traduzione, mentre la differenza fra traduzione asseverata, certificata e legalizzata è spiegata nella pagina dedicata alle traduzioni asseverate.
Quando il fascicolo non rispetta le disposizioni
Il mancato rispetto di una disposizione di servizio ha una conseguenza organizzativa e non sanzionatoria: il cancelliere non riceve l’atto e il traduttore deve correggerlo fuori dall’ufficio. Diverso è il caso di una traduzione incompleta o infedele giurata regolarmente: il fascicolo è formalmente valido, ma l’ente che lo riceve può contestarlo e il traduttore risponde personalmente ai sensi dell’articolo 483 del codice penale. Le disposizioni proteggono la forma dell’atto, la fedeltà del contenuto resta affidata a chi firma. È il motivo per cui conta la qualifica del traduttore ufficiale più della sede in cui giura.
Le disposizioni del Tribunale di Roma
Il nostro studio ha sede in Viale Giulio Cesare, a poche decine di metri dal Servizio asseveramento perizie e traduzioni del Tribunale ordinario di Roma, e vi giura dal 1995. La sede romana è un esempio di quanto le disposizioni possano cambiare in poco tempo: dal 2023 l’accesso avveniva soltanto su prenotazione, con un massimo di quindici atti per appuntamento, e dal 15 ottobre 2026, fino a nuova comunicazione, il Servizio riceve di nuovo allo sportello senza prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, con restituzione dell’atto in giornata. Il testo ufficiale, con la modulistica e i verbali bilingui, è pubblicato nella pagina del Servizio sul sito del Tribunale di Roma. Le indicazioni operative per chi giura a Roma, con il riepilogo aggiornato di orari, composizione dell’atto e marche, sono tenute dalla nostra divisione operativa nella pagina sulle disposizioni del Tribunale di Roma. Chi è ammesso a giurare e come si svolge l’adempimento a Roma è descritto nella pagina su come giurare la traduzione al Tribunale di Roma.
Come lavora MMW
Il cliente non deve conoscere le disposizioni di alcun Tribunale. Invia la scansione del documento per email o su WhatsApp al 335 679 2461, indica l’ente a cui la traduzione è destinata e riceve entro un giorno lavorativo un preventivo scritto. Lo studio traduce, compone il fascicolo secondo le disposizioni della sede, assolve il bollo o dichiara l’esenzione, giura e consegna la traduzione giurata in sede su appuntamento, con corriere in tutta Italia o all’estero. Se il documento deve valere fuori dall’Italia, lo stesso fascicolo prosegue per la legalizzazione o l’apostille.
Domande frequenti
Le disposizioni di un Tribunale hanno forza di legge?
No. Sono atti organizzativi della cancelleria che regolano il funzionamento del servizio. Non incidono sulla validità della traduzione giurata, ma un fascicolo che non le rispetta non viene ricevuto allo sportello e deve essere ricomposto.
Perché alcuni Tribunali ammettono al giuramento soltanto i traduttori iscritti a un albo?
La legge del 1922 non pone questa condizione, ma alcune sedi la introducono con le proprie disposizioni per garantire la qualifica di chi giura e contenere l’afflusso allo sportello. Un traduttore iscritto all’albo dei consulenti tecnici o al ruolo della Camera di Commercio è ammesso in ogni caso.
Le disposizioni cambiano spesso? Come si sa quali sono in vigore?
Cambiano con avvisi affissi in ufficio o pubblicati sul sito del Tribunale, a volte con pochi giorni di preavviso, come accade per gli orari o per il passaggio dalla prenotazione all’accesso libero. Il traduttore che giura abitualmente in una sede ne segue gli aggiornamenti: è una delle ragioni per affidarsi a chi vi lavora ogni giorno.
Il giuramento davanti al Giudice di pace o al notaio segue le stesse disposizioni?
Segue le stesse norme di legge sul bollo e sulla responsabilità del traduttore, ma non le disposizioni di servizio del Tribunale, che valgono soltanto per quell’ufficio. Il notaio redige il verbale secondo la propria prassi e il Giudice di pace secondo le indicazioni della propria cancelleria.
Perché il bollo si calcola a righe in alcuni uffici e a facciate in altri?
Il D.P.R. 642/1972 definisce il foglio soggetto a imposta come quattro facciate, con un massimo di venticinque righe per facciata, e consente quindi entrambi i criteri. Ogni Tribunale ne adotta uno nelle proprie disposizioni, e il traduttore applica quello della sede in cui giura.
L’ente che riceve la traduzione controlla se le disposizioni del Tribunale sono state rispettate?
No. L’ente verifica che il fascicolo sia completo, che il verbale sia firmato e timbrato dal pubblico ufficiale e che il bollo sia assolto o l’esenzione dichiarata. Il rispetto delle disposizioni di servizio è già stato accertato dal cancelliere al momento del giuramento.
Hai un documento da far giurare?
Inviaci la scansione e l’ente di destinazione: componiamo il fascicolo secondo le disposizioni della sede, giuriamo e consegniamo, con preventivo scritto entro un giorno lavorativo.
