Riconoscimento del dottorato di ricerca conseguito all’estero

Decreto di equipollenza del titolo di dottorato di ricerca

Il procedimento di riconoscimento del titolo di Dottore di Ricerca ottenuto all’estero è stato oggetto di una recente modifica legislativa introdotta dalla legge del 25 febbraio 2022, n. 15, che gioca un ruolo chiave. Questa legge, modificando l’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, attribuisce alle università italiane la responsabilità di emettere dichiarazioni di equipollenza per i dottorati di ricerca esteri, equiparandoli ai titoli di studio italiani di ogni livello. Tale disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a facilitare il riconoscimento accademico dei titoli stranieri, garantendo così maggiori opportunità di integrazione e valorizzazione delle competenze acquisite all’estero. Le università, seguendo le linee guida della legge 11 luglio 2002, n. 148, procedono al riconoscimento dei titoli esteri, ampliando il raggio d’azione anche ai titoli non provenienti dai Paesi firmatari della Convenzione di Lisbona del 1997. Questo passo normativo riflette l’impegno verso un sistema educativo inclusivo e aperto alla mobilità internazionale.

Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego”. In questo modo il legislatore ha trasferito dal MUR alle Università la competenza sul riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all’estero, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia ed in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Prima di intraprendere la procedura di riconoscimento del titolo di dottorato conseguito all’estero è importante sapere che è possibile richiedere:

  1. il riconoscimento diretto ai fini del conseguimento del titolo italiano equipollente mediante un procedimento di valutazione del dottorato estero per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano di terzo ciclo, con valore legale su tutto il territorio nazionale;
  2. il riconoscimento esclusivamente “ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale”, vale a dire in esperimento del procedimento di equivalenza che verrà descritto nelle pagine seguenti, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.lgs. n. 165/2001. L’equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare a un concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano corrispondente e senza dover seguire il procedimento finalizzato ad ottenere il riconoscimento accademico. Il procedimento amministrativo di equivalenza è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento[1].

Per il riconoscimento diretto o “equipollenza” del dottorato estero come titolo italiano di dottorato di ricerca rilasciato ad esempio dall’Università di Pisa, il titolo estero deve sempre rispettare determinati requisiti. Infatti, va precisato che l’istante potrà attivare il procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo di dottorato conseguito all’estero solo in presenza di determinate condizioni, quali:

  • il titolo straniero di dottorato dovrà essere conferito da un ateneo o da altra istituzione di formazione terziaria superiore che appartenga “ufficialmente” all’ordinamento di riferimento;
  • il titolo straniero dovrà essere un titolo “ufficiale” accreditato dal sistema di riferimento;
  • dovrà essere un titolo finale equiparabile a quello del 3° ciclo del processo di Bologna, vale a dire un PhD;
  • il titolo accademico per il quale si richiede il riconoscimento, dovrà essere presente nell’offerta formativa dei corsi di dottorato di ricerca previsti dall’ateneo, nell’ultimo ciclo accreditato dal MUR, al momento della domanda.

Saranno i singoli atenei a stabilire, nell’ambito dell’esercizio della propria autonomia, la decorrenza dei periodi di accettazione delle istanze. L’ateneo provvederà a comunicare l’accettazione o il rigetto della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione, richiedendo eventuale integrazione documentale necessaria ad avviare la fase istruttoria[2].

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo estero di dottorato di ricerca prevede le seguenti fasi:

Valutazione della domanda

 Ai fini del riconoscimento del titolo estero di dottorato, la valutazione viene effettuata dal Collegio Docenti del corso di dottorato di ricerca di cui si richiede l’equipollenza e viene approvata dal Consiglio della Scuola di dottorato e/o dal Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione cui segue un apposito Decreto Rettorale. Gli Atenei si riservano l’opportunità di valutare il titolo straniero solitamente entro 150 giorni dalla ricezione del versamento del contributo. La valutazione sostanziale di un titolo di Dottorato estero ai fini dell’ottenimento del titolo italiano di dottorato di ricerca può produrre i seguenti risultati:

  • il riconoscimento diretto del titolo estero che avviene mediante il rilascio di un Decreto Rettorale attestante l’equipollenza al corrispondente titolo italiano di dottorato di ricerca;
  • il diniego al riconoscimento del titolo estero di dottorato nel caso di “differenza sostanziale” rispetto al corrispondente titolo italiano.

Rilascio del Decreto di equipollenza e relativo certificato di dottorato

A seguito della valutazione positiva della domanda di equipollenza il certificato di riconoscimento accademico sarà conferito dall’ateneo. Prima dell’entrata in vigore Legge 25/02/2022, il decreto di equipollenza veniva emesso dal MUR sotto forma di un documento elettronico firmato digitalmente, consultabile sul sito dell’archivio pubblicazione decreti di riconoscimento del MUR.

Va precisato che ciascuna domanda prevede il versamento di una quota a discrezione dell’Ateneo, che verrà comunicata all’stante all’esito del previo controllo della documentazione da parte della Scuola di dottorato di ricerca. Tale importo, che comprende una marca da bollo del valore di 16 € che si assolve dunque virtualmente, non è in alcun modo rimborsabile.

[1] È possibile consultare la pagina web per ulteriori approfondimenti: www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1.

[2] Di regola, la documentazione richiesta ai fini del riconoscimento del titolo di dottorato estero prevede la produzione di una serie di documenti propedeutici all’avvio della fase istruttoria che non comprendono esclusivamente il diploma di dottorato. Siamo a disposizione dei nostri clienti per fornire tutto il supporto legale necessario per lo studio del vostro caso.