Per il procedimento amministrativo di equivalenza, non formalizzato a un riconoscimento accademico e richiesto per accedere a borse di studio  si basa sul riconoscimento del valore dei titoli di studio esteri da parte del MUR, previo parere del Consiglio universitario nazionale e del relativo Consiglio o Collegio nazionale. Sono ammessi tutti i cittadini italiani e di Paesi europei, anche per titoli conseguiti in nazioni non firmatarie della Convenzione di Lisbona. L’interessato deve presentare una domanda all’amministrazione competente, includendo:
1. Titolo di studio tradotto e legalizzato;
2. Certificato analitico degli esami;
3. Documentazione della finalità del riconoscimento;
4. Dichiarazione di valore in loco, se applicabile.

Il procedimento non accademico di equivalenza per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici in Italia richiede la presentazione di specifici documenti, tra cui il titolo di studio (tradotto e legalizzato), il certificato analitico degli esami, una documentazione che illustri la finalità della richiesta di riconoscimento e, dove necessario, una Dichiarazione di Valore. In caso di valutazione negativa, è possibile presentare un’istanza di riesame con documentazione integrativa entro 30 giorni. Questo processo si applica ai titoli esteri conformi alla Convenzione di Lisbona, con la valutazione finale effettuata dall’ente amministrativo competente.

Una volta ricevuta la documentazione necessaria, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) procederà con l’emissione del provvedimento conclusivo di riconoscimento di equivalenza entro 90 giorni, notificando sia all’ente gestore che all’interessato. In caso di valutazione negativa del titolo straniero, a causa di impedimenti specifici, l’interessato ha la possibilità di presentare una richiesta di riesame, fornendo documentazione supplementare, entro un termine imperativo di 30 giorni dalla notifica della decisione finale.