In Italia “traduttore ufficiale” non è un titolo rilasciato dallo Stato ma una qualifica che si costruisce con l’iscrizione agli albi dei Tribunali e delle Camere di Commercio e con la responsabilità che si assume ogni volta che si firma un verbale di giuramento. La legge usa questa espressione nell’articolo 33 del D.P.R. 445/2000, quando stabilisce chi può certificare la traduzione di un documento formato all’estero. Questa pagina spiega che cosa si nasconde dietro la definizione, come si verifica un’iscrizione e perché, per un documento che deve valere davanti a un’autorità, conta la persona che firma.

Che cosa rende “ufficiale” un traduttore

Tre elementi, uno formale e due sostanziali. Il primo è l’iscrizione a un albo pubblico: l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) tenuto da ogni Tribunale, l’albo dei periti del Tribunale penale e il ruolo dei periti ed esperti della Camera di Commercio, categoria traduttori e interpreti. L’iscrizione avviene su domanda, con esame del curriculum, dei titoli e dell’esperienza da parte di un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, e viene pubblicata nell’elenco consultabile da chiunque. Il secondo elemento è la responsabilità: chi giura una traduzione risponde personalmente della sua fedeltà davanti alla legge e, se chiamato dal giudice, deve prestare la propria opera in udienza. Il terzo è la competenza nella materia, perché un certificato di nascita, una sentenza e un bilancio chiedono linguaggi diversi.

Non esiste invece un esame di Stato né un albo nazionale, a differenza di quanto accade in Francia con i traducteurs assermentés nominati dalle Corti d’appello, in Germania con i traduttori giurati dei Landgerichte o in Spagna con i traductores jurados abilitati dal Ministero degli Esteri. Per questo, in Italia, verificare chi firma è l’unico modo per sapere chi si ha davanti.

Come si verifica l’iscrizione all’albo

  1. Albo dei CTU. Dal 2023 gli albi dei consulenti tecnici e dei periti sono tenuti con modalità telematiche e sono consultabili sul portale del Ministero della Giustizia dedicato agli albi dei CTU e dei periti, Tribunale per Tribunale, per nome e per categoria.
  2. Ruolo dei periti ed esperti. Ogni Camera di Commercio pubblica il proprio ruolo con numero di iscrizione, categoria e lingue; il numero compare sul timbro del traduttore.
  3. Il verbale di giuramento. Sul verbale di asseverazione il cancelliere annota le generalità del traduttore e, dove richiesto dal Tribunale, gli estremi dell’iscrizione. Un verbale senza riferimenti all’albo, in un Tribunale che li esige, è un segnale da approfondire.
  4. Le associazioni professionali. L’iscrizione ad associazioni come ITI e CIOL nel Regno Unito o alle associazioni federate nella FIT non sostituisce l’albo, ma attesta formazione continua, codice deontologico e verifica delle competenze da parte dei pari.

Le credenziali di chi firma le traduzioni di MMW

Michela de Julio, fondatrice dello studio, è iscritta dal 1995 all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma con il n. 1404 e al ruolo dei periti ed esperti della Camera di Commercio di Roma con il n. 2183, categoria traduttori e interpreti. È membro dell’Institute of Translation and Interpreting e del Chartered Institute of Linguists, è iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2002 e ha una formazione giuridica oltre che linguistica. Le lingue che lavora in prima persona sono inglese, francese, spagnolo, serbo, montenegrino e amarico. La pagina dedicata alla fondatrice racconta il percorso per esteso.

Per le altre lingue MMW lavora con una rete di traduttori iscritti agli albi dei rispettivi Tribunali, scelti per combinazione linguistica e materia. Il controllo del fascicolo, il giuramento e la consegna restano nelle mani dello studio: il cliente ha un solo interlocutore e sa in ogni momento chi ha firmato il suo documento.

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Che cosa fa un traduttore ufficiale

  • Traduzioni giurate e asseverate davanti al Tribunale, al Giudice di pace o al notaio, con verbale di giuramento.
  • Traduzioni certificate con dichiarazione di conformità firmata e timbrata, per i Paesi e le istituzioni che non prevedono il giuramento.
  • Traduzioni destinate alla legalizzazione o all’apostille della Procura della Repubblica, per l’uso all’estero.
  • Traduzione di atti formati all’estero da far valere in Italia: certificati di stato civile per la trascrizione in Comune, titoli di studio per il riconoscimento, atti notarili e societari, sentenze.
  • Consulenza tecnica d’ufficio e interpretariato in udienza su nomina del giudice, che è l’altra faccia dell’iscrizione all’albo.

La responsabilità del traduttore

Il giuramento trasforma la traduzione in una dichiarazione resa a un pubblico ufficiale. Chi attesta il falso risponde ai sensi dell’articolo 483 del codice penale, e chi traduce male un atto destinato a un procedimento risponde civilmente del danno. È la ragione per cui un traduttore iscritto all’albo non giura traduzioni fatte da altri senza averle verificate, non traduce i propri documenti e non omette parti del testo: timbri, annotazioni, apostille e firme vengono riportati, e ciò che non è leggibile viene dichiarato tale. Questa disciplina è anche la differenza pratica fra una traduzione ufficiale e una traduzione automatica: la macchina non risponde di nulla, e nessun ente accetta un documento di cui nessuno risponde.

Traduttore ufficiale o agenzia?

Molte agenzie affidano la traduzione a un collaboratore e il giuramento a un altro, che firma ciò che non ha tradotto. Il risultato è formalmente valido, ma nessuno dei due conosce per intero il documento, e in caso di contestazione da parte dell’ente il cliente non sa a chi rivolgersi. Lavorare con lo studio del traduttore che firma significa poter parlare con chi ha letto ogni riga dell’atto, chiedere una correzione prima del giuramento e ottenere un’integrazione in tempi brevi quando l’ufficio ne richiede una.

Domande frequenti

Esiste un albo nazionale dei traduttori giurati in Italia?

No. Esistono gli albi dei consulenti tecnici e dei periti di ogni Tribunale e i ruoli dei periti ed esperti delle Camere di Commercio. L’iscrizione è su base locale, ma la traduzione giurata vale su tutto il territorio nazionale.

Un traduttore iscritto all’albo di Roma può giurare per un documento da presentare a Milano?

Sì. Il valore dell’asseverazione non dipende dalla città in cui è resa né da quella in cui il documento viene presentato.

Una traduzione fatta da un traduttore ufficiale italiano è accettata all’estero?

Dipende dal Paese e dall’ente. Fra gli Stati dell’Unione europea il regolamento (UE) 2016/1191 impone di accettare la traduzione certificata eseguita da una persona qualificata in uno Stato membro. Altrove può servire la legalizzazione o l’apostille della firma del cancelliere, oppure una traduzione certificata nella forma richiesta dall’ente.

Posso far giurare una traduzione che ho fatto io o che ho fatto fare a un conoscente?

Il traduttore che giura deve rispondere di ciò che firma, quindi deve avere tradotto o verificato per intero il testo. L’interessato e i suoi familiari non possono giurare la traduzione dei propri documenti.

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