Per effettuare una traduzione giurata è necessario recarsi persso l’Ufficio Perizie e Traduzioni del Tribunale locale, presente in qualsiasi città italiana.
Il Tribunale di Roma offre questo servizio all’utenza, in Via Damiata 2 – Sezione undicesima, Stanza 303, piano terra, tutti i giorni dalle 9 alle 13 escluso sabato e festivi.
Il Tribunale di Roma, sezione Civile, ha stabilito le disposizioni in materia di traduzioni giurate, che ciascun Traduttore dovrà osservare per asseverare un atto.
- Non è possibile presentare oltre 10 atti da giuare per una stessa prenotazione.
- E’ necessario prenotare il proprio nominativo sulla lista affisa nella zona antistante l’ufficio Perizie e Traduzioni, a partire dalle 8.00 del mattino ed entro le ore 12.00. L’ufficio garantisce la registrazione degli atti giurati per un massimo di 80 utenti al giorno.
- La lista con le prenotazioni potrà essere rimossa prima delle ore 12 nei giorni di particolare afflusso, a discrezione dell’Ufficio.
- Ciascun Traduttore è invitato a verificare attentamente prima di sottoporre gli atti da giurare all’attenzione dell’ufficio, che tutti gli adempimenti richiesti siano stati correttamente assolti, al fine di evitare ulteriori attese per lo svolgimento del giuramento, quali spillatura o rilegatura dei documenti da giurare, applicazione delle marche secondo le disposizioni di legge, firme e timbri di congiunzione, oltre che ovviamente la correttezza della traduzione, la cui responsabilità non ricade sull’ufficio.
- Il Traduttore deve provvedere ad allegare alla traduzione il Verbale di Giuramento predisposto dal Tribunale che potrà reperire sia a questo link www.tribunale.roma.it – Modulistica – Asseveramento perizie e traduzioni, che in fotocopia presso l’ufficio. E’ consentito editare il proprio verbale a cura del Traduttore, purchè vengano osservati i parametri stabiliti dal Tribunale.
- La traduzione deve essere giurata dal traduttore che l’ha eseguita in persona, assumendosi la responsabilità piena del suo operato.
- Sarà cura del Traduttore, apporre le marche da bollo in numero di una dal valore di 16,00 € ogni 100 righe di testo della traduzione. Le marche da bollo potranno essere applicate sia alla fine dell’atto o in alto a destra sulle pagine tradotte anche in forma unificata.
- Il Tribunale, secondo le disposizioni di legge in matieria di esenzione, prevede casi in cui l’imposta di bollo non debba essere applicata, come ad esempio, per traduzioni afferenti a pratiche relative all’adozione minori, alla richiesta borse di studio, a cause di lavoro e previdenza, ad atti introduttivi di cause soggette al pagamento del “contributo unificato”, alle pratiche di divorzio, alla registrazione di atti di morte, all’iscrizione scuola primaria e secondaria ed eventuali altre ipotesi, per le quali devono essere comunque trascritti sull’atto gli estremi della legge che prevede l’esenzione.
- Il Cancelliere, insieme al suo assistente, provvederà ad annullare le marche apposte sull’atto, con il timbro del tribunale, registrando l’atto con un numero di coronologico progressivo all’interno di un registro apposito, apponendo anche la propria firma e timbro a inchiostro, unitamente e alla presenza del Traduttore stesso.
- E’ consentito il giuramento di atti nominativamente intestati al traduttore, salvo accettazione da parte dell’autorità presso la quale l’atto deve essere depositato.
- Nel caso di traduzioni interlingua, ovvero tra due lingue straniere, il traduttore dovrà comporre l’atto, intervallando l’originale e la traduzione in lingua straniera, con la traduzione in lingua italiana, corredando l’atto con doppiio giuramento e relativi diritti applicabili secondo il conteggio delle righe sviluppate per la doppia traduzione. L’atto verrà comunque registrato come unico, allo stesso numero di cronologico.
- Se il Traduttore è cittadino di un paese non facente parte dll’Unione Europea, dovrà aggiungere oltre ai dati del documento di identità o riconoscimento, anche i dati del suo permesso di soggiorno da esibire in originale al verbale di giuramento, pena l’impossibilità di giurare la traduzione.
- Qualasiasi scritta, timbro o anche stemma di carta intestata del documento originale, dovrà essere descritto e tradotto e riportato anche se illeggibile, specificando la dicitura “timbro illeggibile”, “firma illeggibile”, nella lingua della traduzione. Identica procedura dovrà essere osservata per foto o eventuali bolli, che dovranno essere riportati in descrzione dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da …. ” ). Non è consentito riprodurre in copia identitca, carte intestate, timbri, firme, presenti sul documento originale. Non è consentito presentare una traduzione con riporti grafici a colori presenti sul documento originale.
- Nel caso di omissione di parte della traduzione del documento, il Traduttore dovrà specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte, introducendo la formula “Omissis” oppure “testo omesso”, ovviamente scritto nella lingua prevista per la traduzione.
- Il Tribunale consente il giuramento di atti in fotocopia, previa conferma da parte del traduttore, che sarà tenuto a specificare sul verbale di giuramento se si tratta di documento ORIGINALE, in COPIA CONFORME, in FOTOCOPIA SEMPLICE.
Per eventuali richieste di informazioni aggiuntive, vi invitiamo a scriverci a info@mmwtraduzioni.com o a contattarci direttamente al numero 065081076.
Consulta anche:
Elenco esenzioni diritti del tribunale per le traduzioni giurate