Riconoscimento titolo di studi accademici

Il procedimento amministrativo di “equipollenza” per il riconoscimento accademico del valore legale del titolo di studio

Il procedimento amministrativo di “riconoscimento accademico del valore legale di titoli di studio stranieri si è evoluto dalla tradizionale “equipollenza” verso un sistema basato sul riconoscimento dei cicli di studio e dei titoli stranieri, come definito dalla legge 148/2002 e dalla Convenzione di Lisbona. Il procedimento amministrativo di riconoscimento accademico, diffusamente noto con il termine “equipollenza”, consiste in un iter valutativo da parte delle amministrazioni coinvolte all’esito del quale viene emesso un provvedimento che si sostanzia in una dichiarazione di equipollenza con la quale si conferisce valore legale ad un titolo straniero, attraverso la sua assimilazione ad un corrispondente titolo italiano di primo, di secondo o di terzo livello, rilasciato dalle corrispondenti Università italiane. Per titolo di studio equipollente di fatto si intende il risultato finale sotteso a tale procedimento.

L’equipollenza pertanto, è quel procedimento amministrativo che culmina in un decreto di riconoscimento accademico, che accredita il valore legale del titolo di studio nel nostro sistema di formazione scolastica o accademica. Tale procedimento si articola in una fase istruttoria piuttosto complessa, basata su un’analisi approfondita del percorso di studi seguito dall’interessato, all’esito della quale viene emanato un provvedimento dichiarativo che conferisce di fatto pieno valore legale al titolo straniero, riconoscendone la validità in Italia e assimilandolo a un titolo italiano che ne consente tutti gli usi ad esso collegabili, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona, sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea.

Le Università, riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), hanno la competenza per l’adempimento di tale procedimento amministrativo che viene concluso entro il termine di 90 giorni dalla richiesta da parte dell’istante a cura dell’autorità rettorale competente. All’esito del procedimento viene emesso un provvedimento amministrativo attestante il riconoscimento diretto del corrispondente titolo italiano al netto di eventuali misure compensative finalizzate a colmare eventuali lacune curriculari sulle materie studiate o per conseguire crediti aggiuntivi non presenti nel titolo estero, superare ulteriori esami o presentare elaborati finali, facendo riferimento in questo caso ad abbreviazione di corso.

Il decreto di riconoscimento del titolo di studio estero o equipollenza, va pertanto identificato nel provvedimento mediante il quale le Università italiane attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero, analogo valore legale di un titolo di studio presente nel sistema di istruzione italiano. Il giudizio di equipollenza viene rilasciato esclusivamente dagli Atenei italiani preposti e a specifiche condizioni ed è quindi presso tali istituzioni che l’interessato dovrà presentare la domanda di riconoscimento, verificando previamente che all’interno dell’offerta formativa dell’Ateneo prescelto, sia presente un corso universitario quanto più simile per materia a quello conseguito presso l’istituto estero.

L’istante dovrà pertanto premurarsi di identificare nell’offerta formativa dell’Università prescelta, nell’anno accademico in cui presenti la domanda di riconoscimento, un titolo di studio che corrisponda per natura, livello e contenuti al titolo che possiede e per il quale chiede il riconoscimento. Va precisato che il riconoscimento accademico non può essere richiesto per corsi di studio non ancora attivati fino all’ultimo anno di corso.

L’quipollenza del titolo di studio estero viene richiesto per le seguenti finalità:

  • accesso all’istruzione superiore;
  • proseguimento degli studi accademici;
  • conseguimento dei titoli accademici italiani.

È importante sottolineare che gli atenei esercitano tale competenza nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi statuti e ordinamenti interni.

I requisiti previsti per poter presentare domanda di riconoscimento accademico prevedono il possesso da parte dell’istante di un titolo conseguito in una Università estera che presenti le seguenti caratteristiche:

  • il titolo deve essere rilasciato da un’università o da un’altra istituzione di formazione di livello terziario appartenente al sistema di istruzione ufficiale del Paese di riferimento;
  • deve trattarsi di un titolo ufficiale conclusivo del primo o del secondo ciclo (Bachelor o Master Degree, ad esempio, nel sistema formativo britannico) che consente l’ammissione agli studi del ciclo successivo nel sistema di riferimento;
  • il titolo deve essere corrispondente, sia sotto il profilo didattico che della ricerca (in termini di numero di crediti, durata, natura accademica ed elementi di ricerca), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio erogato da un’istituzione italiana.

A tale fine, viene istituita dal Collegio didattico del corso accademico prescelto, una commissione chiamata ad esaminare la documentazione presentata dall’istante, la quale è incaricata di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento. L’esito della valutazione didattica dovrà essere formalizzato con delibera della commissione rettorale entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione.

Va precisato che in presenza di eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che stabiliscono l’equipollenza tra i titoli di studio conseguiti nei vari Paesi, come ad esempio è il caso di quello tra Italia e Austria, una volta ultimata la fase istruttoria sulla documentazione, l’organo competente delibera l’equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano corrispondente attraverso un decreto rettorale.

Possibili esiti della domanda di riconoscimento

l’istanza di riconoscimento del titolo può comportare i seguenti esiti:

  • “riconoscimento diretto” totale o “equipollenza diretta” del titolo di studio e rilascio del corrispondente titolo italiano. Questa modalità non prevede l’affidamento di alcuna misura compensativa a carico dell’istante, che non dovrà pertanto sostenere ulteriori esami o presentare elaborati finali, in virtù del rilascio del titolo italiano corrispondente. Il riconoscimento diretto del titolo estero viene attestato con Decreto rettorale in virtù del quale l’Ateneo provvede a riconoscere l’equipollenza del titolo accademico estero con il titolo accademico italiano, conferendo ad esso pieno valore legale;
  • “accoglimento parziale” della domanda e conseguente “riconoscimento dell’abbreviazione di corso”. In questo caso la commissione incaricata affiderà all’istante delle misure compensative da colmare, che si estrinsecano nella richiesta di sostenere ulteriori esami al fine di ottenere i crediti sufficienti, o, se del caso, presentare elaborati finali per colmare le lacune curriculari non previste dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo di studio italiano. Inoltre, nel caso di diniego del riconoscimento, la commissione esaminatrice in fase di valutazione, potrà offrire all’istante la possibilità di immatricolarsi al percorso di studio di suo interesse presentando la domanda di abbreviazione di corso, nel rispetto delle regolari procedure di accesso che potranno prevedere altresì una selezione di ammissione. Per gli adempimenti connessi con l’abbreviazione di corso, l’ateneo italiano effettua il riconoscimento del titolo estero analogo a quello rilasciato alla conclusione del corso di studi prescelto per completare il percorso e ottenere il conseguente titolo italiano. Tuttavia verranno affidate allo studente misure compensative adeguate all’entità delle carenze curriculari da colmare, quali esami da sostenere o elaborati scritti da produrre, per raggiungere i crediti mancanti o per integrare lo studio di eventuali materie non presenti nel percorso frequentato all’estero. Tale procedimento, identificato con il termine “abbreviazione di corso” è una prassi che si applica raramente nelle istanze di riconoscimento dei dottorati di ricerca;
  • “dieniego del riconoscimento del titolo” che si verifica all’esito dell’istruttoria, nel caso, durante la fase istruttoria, la commissione accademica riscontri lacune ostative al conferimento del riconoscimento del titolo, per mancanza dei requisiti di equiparabilità del corso estero con quello italiano, emetterà un provvedimento di diniego del riconoscimento.

L’esito di ciascuna richiesta di riconoscimento viene deliberato dalla struttura didattica competente, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda a cui vanno sommati ulteriori 30 giorni per integrazione degli ulteriori documenti richiesti (secondo i tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990) da parte del preposto ufficio competente nell’ambito dell’Ateneo prescelto.