Il riconoscimento dei titoli di studio esteri: un fattore chiave nel panorama educativo e professionale

Il procedimento amministrativo di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero riveste una molteplicità di forme, a seconda che provenga da un ente statale, una corporazione professionale, un ente di certificazione.

Questa distinzione è essenziale non solo per la partecipazione a concorsi pubblici, ma anche per l’accesso agli esami abilitanti all’esercizio di una professione o all’iscrizione in ordini o albi, o per il proseguimento degli studi a livello superiore. Nel settore privato, inoltre, possedere un titolo di studio riconosciuto può rappresentare un criterio determinante nell’assunzione, anche se non sempre rappresenta un requisito imprescindibile.

La procedura di valutazione comprende un’analisi comparativa dettagliata che va oltre la mera verifica del titolo di studio, includendo anche l’esperienza e la qualificazione professionale dell’individuo, in linea con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza europea. Questa approfondita valutazione assicura che ogni titolo sia considerato in modo equo e conforme agli standard richiesti, sottolineando l’importanza di un’attenta considerazione di ogni aspetto del percorso formativo e professionale dell’individuo.

Il Consiglio di Stato sottolinea che le amministrazioni devono valutare i titoli di studio o le qualifiche estere secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, considerando il livello di conoscenza, le qualifiche e l’esperienza professionale acquisite sia all’estero sia nello Stato membro ospitante. Questa valutazione comparativa si concentra sulla verifica dell’equipollenza delle competenze attestate dal diploma straniero rispetto a quelle richieste dal titolo nazionale, per garantire che le conoscenze e le qualifiche del candidato siano equivalenti o comparabili a quelle attestate dal diploma nazionale, assicurando così l’accesso equo alle opportunità professionali.

Finalità per le quali è possibile richiedere il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale in Italia, l’interessato può perseguire diversi obiettivi. Il processo include macro-procedimenti amministrativi distinti che prevedono un riconoscimento di tipo formale dei titoli di studio, un riconoscimento di tipo non formale, un riconoscimento finalizzato e un riconoscimento delle qualifiche professionali:

  1. riconoscimento formale dei titoli di studio, che prevede l’esperimento di due procedimenti amministrativi distinti denominati rispettivamente “procedimento di equipollenza” (o riconoscimento accademico) e “procedimento di equivalenza” (o riconoscimento finalizzato);
  2. riconoscimento non formale dei titoli di studio atto a garantire l’accesso ai pubblici concorsi o alle graduatorie;
  3. riconoscimento professionale, che prevede l’esperimento del procedimento di equipollenza finalizzato all’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata.

In virtù della ratifica della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, recepita in Italia attraverso la legge n. 148, 11 luglio 2002, è stato introdotto per la prima volta il principio del “riconoscimento finalizzato” dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, che stabilisce le modalità di esperimento dei procedimenti amministrativi volti ad ottenere una dichiarazione di corrispondenza tra il titolo di studio o la qualifica professionale conseguiti in un Paese estero e quelli italiani, che si articolano in base alla specifica finalità per la quale è richiesto il riconoscimento. Quello del riconoscimento finalizzato potrebbe apparire ai non addetti ai lavori un principio ininfluente nell’ambito della proposizione di un’istanza di riconoscimento, tuttavia risulta di primaria importanza.

È quindi fondamentale individuare la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti. Infatti, conoscere la finalità per la quale si intende richiedere il riconoscimento del titolo ottenuto, potrebbe apparentemente apparire una questione superflua ma è in realtà di basilare importanza al fine di identificare il procedimento amministrativo adeguato e l’ente preposto al suo esperimento: senza tale indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore della qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a spendere inutilmente tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.

Riconoscimento del titolo estero per l’accesso all’istruzione superiore

La validità e la conformità di un titolo di studio ai requisiti del sistema educativo nazionale sono fondamentali per accedere a corsi di studi superiori. Questo significa che per poter iscriversi a università o altre istituzioni di istruzione superiore, il titolo di studio precedentemente conseguito (ad esempio, il diploma di scuola superiore) deve essere riconosciuto dallo stato come adeguato. Ciò assicura che tutti gli studenti che entrano in queste istituzioni abbiano una base di preparazione e conoscenza omogenea, garantendo un certo standard di qualità nell’istruzione superiore.

Riconoscimento della qualifica professionale

In ambito lavorativo, specialmente nelle professioni regolamentate (quali quelle medico-sanitarie, legali, ingegneristiche, ecc.), è spesso necessario possedere un titolo di studio rilasciato da un’istituzione sia riconosciuta ufficialmente che accreditata per qualità. Questo garantisce che i candidati abbiano ricevuto un’istruzione all’altezza delle sfide specifiche del loro campo professionale, assicurando così che siano adeguatamente qualificati per le posizioni a cui aspirano.

Per quanto attiene le qualifiche professionali, ottemperato al requisito della libertà di movimento, laddove l’interessato sia in possesso di un titolo di studio abilitante all’esercizio di una professione, conseguito nell’Unione europea o in uno Stato equiparato per tali finalità, quali gli Stati dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) o con cui l’Italia abbia concluso specifici accordi, vanta a pieno titolo il diritto al riconoscimento della qualifica professionale. Tuttavia, qualora il diploma professionale sia stato ottenuto in un Paese terzo sarà comunque possibile il riconoscimento della qualifica solo nel rispetto dei procedimenti normativi nazionali, stante l’esigenza di compiere un raffronto tra le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche richieste nello Stato per lo svolgimento della professione.

Parità di trattamento per l’accesso ai concorsi pubblici

La qualità dei titoli di studio rilasciati sia da istituti accreditati che da quelli riconosciuti ufficialmente dallo Stato è considerata equivalente ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici. Questo assicura che tutti i candidati, indipendentemente dall’istituto di provenienza, siano valutati su una base paritaria, permettendo una competizione equa per le posizioni nel settore pubblico.

In sostanza, questi aspetti riflettono l’importanza del riconoscimento dei titoli di studio nel garantire standard di qualità, equità e competenza sia nel mondo accademico sia in quello professionale. Questo spiega perché il riconoscimento del valore legale di un titolo di studio rappresenta una pietra angolare nel sistema educativo e nel mercato del lavoro, fungendo da ponte tra istruzione formale e opportunità professionali. Questa dinamica riflette l’importanza di mantenere standard elevati e uniformi nell’istruzione e nella formazione professionale, garantendo così equità e qualità nell’accesso alle opportunità offerte dal mercato del lavoro e dalla formazione accademica superiore.

Va precisato che i cittadini europei ed extraeuropei che intendano avvalersi dell’opportunità di vedersi riconoscere i titoli di studio e le qualifiche professionali ottenute all’estero, dovranno innanzitutto essere titolari del diritto di libertà di circolazione e di stabilimento, in quanto diritto di partecipare in modo stabile e continuativo alla vita economica di un Paese altro, rispetto a quello di origine, o a quello nel quale si sono compiuti gli studi.

Questo requisito chiarisce il perché il riconoscimento del valore legale dei percorsi di formazione sia scolastica, che accademica, che professionale, ottenuti all’estero, sia esclusivo appannaggio di coloro che siano muniti di un valido titolo in forza del quale possano soggiornare nel territorio italiano.