Il giuramento è l’atto che trasforma una traduzione in una traduzione giurata. Il traduttore compare davanti a un pubblico ufficiale e dichiara, con una formula fissata dalla prassi, di aver adempiuto bene e fedelmente all’incarico al solo scopo di far conoscere la verità. Da quel momento il testo tradotto non è più un documento privato, ma un atto di cui una persona identificata risponde davanti alla legge. Questa pagina spiega che cosa si giura, davanti a chi, quale valore ha ciò che ne risulta e quali conseguenze ricadono su chi giura il falso. Il modo in cui il giuramento si rende materialmente in Tribunale è trattato nelle pagine su come giurare la traduzione al Tribunale di Roma e sulle disposizioni dei Tribunali.
La fonte: una norma del 1922 ancora in vigore
L’ordinamento italiano non disciplina la traduzione giurata con una legge dedicata. Il giuramento del traduttore riposa sull’articolo 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, che affida al cancelliere la ricezione degli atti notori e dei verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali. La norma è sopravvissuta alla grande abrogazione delle leggi anteriori al 1970 perché inserita fra quelle espressamente mantenute in vigore dal D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. La traduzione è stata assimilata alla perizia stragiudiziale fin dall’origine: in entrambi i casi un privato dotato di competenza tecnica forma un documento fuori dal processo e ne attesta la correttezza con giuramento.
La norma non distingue fra cancellieri. Il Ministero della Giustizia lo ha chiarito con la nota del 16 giugno 1999, n. 1622/99/U: il potere di ricevere il giuramento spetta a tutti i cancellieri degli uffici giudiziari, compresi quelli del Giudice di pace, senza limiti territoriali. Il giuramento può essere ricevuto anche dal notaio, nell’esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale. Ciò che conta non è il luogo, ma la presenza di chi ha il potere di documentare la dichiarazione: giurare da soli, o davanti a un soggetto privo di quella qualità, non produce alcun effetto giuridico.
Che cosa dichiara chi giura
La formula è la stessa in tutta Italia: il traduttore giura di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità. Non giura che il documento tradotto sia autentico, né che i fatti in esso riportati siano veri. Giura sul proprio lavoro: la traduzione riproduce in modo completo e fedele il testo di partenza, senza aggiunte, omissioni non dichiarate o interpretazioni. Il verbale di giuramento, firmato dal traduttore e dal pubblico ufficiale e registrato con un numero cronologico, documenta questa dichiarazione e la lega in modo permanente al documento e alla traduzione, che restano uniti in un unico fascicolo.
Per questo il giuramento è un atto personale e non delegabile. Chi giura deve essere la persona che ha tradotto, perché soltanto lei conosce il contenuto e può risponderne, e deve essere estranea al documento: la cancelleria non ammette al giuramento l’interessato né i suoi parenti e affini, perché chi ha interesse all’esito non può garantire la fedeltà del testo. La qualifica del traduttore non è richiesta dalla legge per giurare, ma conta per chi riceve il fascicolo: il traduttore ufficiale iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale riporta nel verbale gli estremi dell’iscrizione, e l’ente di destinazione sa chi ha firmato e con quale titolo.
Che cosa diventa la traduzione dopo il giuramento
Occorre distinguere con precisione, perché su questo punto circolano formule imprecise. Il verbale di giuramento è un atto pubblico, perché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e fa fede fino a querela di falso di ciò che il cancelliere attesta: che in quel giorno quella persona, identificata con quel documento, ha reso quel giuramento su quel fascicolo. La traduzione, invece, resta un atto del privato. Il giuramento non la rende un atto pubblico e non ne certifica la correttezza con l’autorità dello Stato: le dà una paternità certa e una responsabilità precisa. È la differenza fra una traduzione qualunque, che nessuno garantisce, e una traduzione giurata, che un soggetto identificato ha dichiarato fedele assumendone le conseguenze.
Davanti alla pubblica amministrazione questa garanzia è sufficiente e viene richiesta come requisito formale: il Comune che trascrive un atto di nascita, l’università che valuta un titolo, la Questura che rilascia un permesso di soggiorno, il notaio che riceve una procura straniera accettano la traduzione giurata perché sanno chi ne risponde. Nel processo civile il discorso è diverso. La Corte di Cassazione ha affermato più volte, fra cui con la sentenza n. 1902 dell’11 febbraio 2002 della Terza sezione civile, che la perizia stragiudiziale, anche se asseverata con giuramento davanti al cancelliere, resta una allegazione difensiva della parte che la produce: il giudice può tenerne conto, ma non è obbligato a seguirla né a motivare il proprio dissenso. Lo stesso principio vale per la traduzione giurata prodotta da una parte, e spiega perché il giudice, quando la traduzione di un documento è contestata, può nominare un traduttore d’ufficio ai sensi dell’articolo 123 del codice di procedura civile.
La responsabilità di chi giura
Chi dichiara il falso davanti al pubblico ufficiale in un atto destinato a provare la verità di ciò che attesta commette il reato previsto dall’articolo 483 del codice penale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punito con la reclusione fino a due anni. Nel caso della traduzione il fatto attestato è la fedeltà del testo: una traduzione volutamente alterata, con parti omesse per favorire l’interessato, date o importi modificati, qualifiche inventate, integra il reato nel momento stesso in cui il giuramento viene reso, a prescindere dall’uso che se ne farà in seguito, perché la legge tutela la fede pubblica riposta nell’atto e non soltanto il risultato.
Il reato richiede il dolo: il traduttore deve sapere di attestare il falso e volerlo. Un errore commesso in buona fede, una svista o un’imprecisione terminologica non sono reato, ma non sono privi di conseguenze. Sul piano civile il traduttore risponde del danno che l’errore ha causato, e sul piano pratico l’ente che rileva l’errore respinge il fascicolo e chiede una nuova asseverazione, con i costi e i ritardi che ne derivano. È la ragione per cui uno studio serio rilegge ogni traduzione prima del giuramento e corregge a proprie spese ciò che dipende da sé. Un prezzo molto basso per una traduzione giurata di solito riflette il peso che chi la firma attribuisce a questa responsabilità.
Giuramento, asseverazione e certificazione
Giuramento e asseverazione indicano lo stesso atto visto da due lati: il giuramento è ciò che il traduttore rende, l’asseverazione è ciò che la traduzione riceve. La traduzione asseverata è quindi la traduzione giurata. Diversa è la certificazione, con cui il traduttore ufficiale attesta sotto la propria firma, senza pubblico ufficiale, la fedeltà del testo: è la forma accettata nei Paesi di tradizione anglosassone, dove il giuramento davanti al cancelliere non esiste, ed è trattata nella pagina sulle traduzioni certificate. Diversa ancora è la legalizzazione, che non riguarda il traduttore ma autentica la firma del pubblico ufficiale che ha ricevuto il giuramento, per far valere il fascicolo all’estero.
Come lavora MMW
Il giuramento è reso dai traduttori dello studio, iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma dal 1995 e al ruolo dei periti ed esperti della Camera di Commercio. Il cliente invia la scansione del documento per email o su WhatsApp al 335 679 2461 e indica l’ente a cui la traduzione è destinata. Lo studio risponde con un preventivo scritto entro un giorno lavorativo, traduce, giura e consegna il fascicolo in sede su appuntamento, con corriere in tutta Italia o all’estero, e quando serve prosegue con la legalizzazione o l’apostille. Chi commissiona la traduzione non deve presentarsi in Tribunale e non firma nulla.
Domande frequenti
Il traduttore giura sul contenuto del documento o sulla traduzione?
Sulla traduzione. Il traduttore giura di aver tradotto in modo completo e fedele il testo che gli è stato consegnato. Non attesta che il documento sia autentico né che i fatti in esso riportati siano veri: di questo rispondono chi lo ha rilasciato e chi lo presenta.
Il giuramento rende la traduzione un atto pubblico?
No. Atto pubblico è il verbale redatto dal cancelliere, che fa fede del fatto che il giuramento è stato reso da quella persona su quel fascicolo. La traduzione resta un atto del privato, di cui il traduttore risponde personalmente.
Un errore di traduzione commesso in buona fede è reato?
No. Il reato previsto dall’articolo 483 del codice penale richiede la volontà di attestare il falso. L’errore in buona fede comporta la responsabilità civile per il danno causato e, in pratica, il rifiuto del fascicolo da parte dell’ente e la necessità di una nuova asseverazione.
Il giudice è vincolato da una traduzione giurata prodotta da una parte?
No. Secondo la Cassazione la perizia stragiudiziale giurata, e con essa la traduzione giurata di parte, è una allegazione difensiva che il giudice valuta liberamente. Se la traduzione è contestata il giudice può nominare un traduttore d’ufficio, come prevede l’articolo 123 del codice di procedura civile.
Il giuramento può essere reso a distanza o per delega?
No. Il traduttore deve comparire di persona davanti al cancelliere, al Giudice di pace o al notaio, farsi identificare con un documento in originale e firmare il verbale in sua presenza. Non esiste una forma di giuramento telematico né una delega a terzi.
Che cosa succede se il documento tradotto si rivela falso?
La responsabilità ricade su chi ha formato o presentato il documento falso, non sul traduttore, che ha giurato soltanto sulla fedeltà della traduzione. Per questo il verbale precisa che l’ufficio non risponde dell’autenticità del documento tradotto, e per questo lo studio traduce da originali o da copie di cui il cliente dichiara la provenienza.
Ti serve una traduzione giurata?
Inviaci il documento e l’ente di destinazione: la traduciamo, la giuriamo e te la consegniamo, con preventivo scritto entro un giorno lavorativo.
