La Carta blu UE è il permesso di soggiorno per i lavoratori altamente qualificati di Paesi non appartenenti all’Unione europea che vengono assunti in Italia. La domanda la presenta il datore di lavoro, ma la parte della pratica che più spesso si blocca riguarda il lavoratore: il titolo di studio straniero, la sua Dichiarazione di valore, le traduzioni giurate e le legalizzazioni dei documenti che provano la qualifica e l’esperienza. Lo studio prepara dal 1995 questa documentazione per i professionisti che si trasferiscono in Italia e per le aziende che li assumono, e segue allo stesso modo i fascicoli per i visti di studio, di lavoro e di ricongiungimento familiare.

Che cos’è la Carta blu UE e chi può chiederla
La Carta blu è disciplinata dall’articolo 27-quater del Testo unico sull’immigrazione, riscritto dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, che ha recepito la direttiva (UE) 2021/1883. L’ingresso avviene fuori dalle quote del decreto flussi, in qualsiasi periodo dell’anno. Il lavoratore deve avere un contratto o un’offerta vincolante di lavoro subordinato di durata non inferiore a sei mesi, per una professione altamente qualificata, con una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo applicabile. Deve inoltre possedere uno di questi requisiti: un titolo di istruzione superiore rilasciato al termine di un percorso di almeno tre anni, o una qualifica professionale di livello post-secondario di durata almeno triennale; per le professioni regolamentate, i requisiti previsti dal decreto legislativo 206/2007; in alternativa, una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza di livello paragonabile a quello dei titoli terziari, pertinente al lavoro offerto; per i dirigenti e gli specialisti dell’informatica e della comunicazione, almeno tre anni di esperienza pertinente nei sette anni precedenti la domanda.
Il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura, che si pronuncia entro trenta giorni. Con il nulla osta il lavoratore chiede il visto alla rappresentanza italiana nel Paese di residenza e, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso, il permesso di soggiorno, che ha durata biennale se il contratto è a tempo indeterminato e pari alla durata del rapporto più tre mesi negli altri casi. Il titolare può chiedere il ricongiungimento dei familiari senza attendere i termini ordinari e, dopo dodici mesi, cambiare datore di lavoro con una comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Chi possiede già una Carta blu rilasciata da un altro Stato membro da almeno dodici mesi può chiedere il nulla osta in Italia senza ripresentare i documenti sulla qualifica.
Il titolo di studio e la Dichiarazione di valore
Per il lavoratore che si qualifica con il titolo di studio, lo Sportello unico chiede che il titolo sia accompagnato dalla Dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, oppure da un attestato di comparabilità del centro CIMEA, con il titolo legalizzato o apostillato e tradotto in italiano con traduzione giurata. È il passaggio che richiede più tempo e che conviene avviare prima della firma del contratto: le rappresentanze fissano appuntamenti con settimane di attesa, e un titolo privo di legalizzazione o con il nome del titolare scritto diversamente dal passaporto viene rimandato indietro. Lo studio verifica i documenti, indica la procedura corretta per il Paese di provenienza, prepara le traduzioni giurate e, quando la Dichiarazione di valore non è ottenibile in tempi compatibili con l’assunzione, propone il percorso alternativo dell’attestato CIMEA. Per le professioni regolamentate, come medici, infermieri, ingegneri e architetti, il requisito è il riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero competente, e lo studio segue l’intera pratica.
L’esperienza professionale al posto del titolo
Chi si qualifica con l’esperienza deve documentarla con i contratti di lavoro, le buste paga e le lettere dei datori di lavoro precedenti, che attestino il settore, le mansioni e la durata dei rapporti, oltre alla dichiarazione del datore di lavoro italiano sulla pertinenza dell’esperienza alla posizione offerta. Questi documenti, formati all’estero, vanno legalizzati o apostillati e tradotti con traduzione giurata, e devono essere coerenti fra loro: date, denominazioni delle aziende e qualifiche devono corrispondere nei diversi documenti e nel curriculum presentato. Lo studio organizza il fascicolo in ordine cronologico, traduce e giura i documenti e segnala al datore di lavoro le lacune da colmare prima del deposito, in modo che lo Sportello unico non debba chiedere integrazioni che allungano i trenta giorni.
Visti di studio, di lavoro e per la famiglia
Gli stessi documenti, con regole proprie, servono per gli altri visti di lungo periodo. Per il visto di studio universitario la preiscrizione sul portale Universitaly richiede il titolo di scuola secondaria o il titolo accademico con la Dichiarazione di valore o l’attestato CIMEA, la traduzione giurata e, per molti atenei, la certificazione linguistica. Per il visto di lavoro subordinato nelle quote del decreto flussi e per il lavoro autonomo occorrono le traduzioni dei documenti professionali e, per alcune categorie, l’iscrizione a un albo italiano previo riconoscimento. Per il ricongiungimento familiare l’autorità italiana chiede i certificati di matrimonio, di nascita e di stato di famiglia formati all’estero, legalizzati e tradotti, con le regole particolari dei Paesi per i quali è richiesta la verifica consolare dei documenti. Lo studio prepara le traduzioni giurate e le legalizzazioni per tutte queste pratiche, cura la trascrizione degli atti di stato civile una volta in Italia e segue le domande di conversione del permesso di soggiorno, per esempio da studio a lavoro al termine degli studi.
Che cosa fa lo studio e che cosa resta al datore di lavoro
Lo studio svolge la consulenza e la gestione delle pratiche amministrative relative alla documentazione del lavoratore: verifica preliminare dei requisiti documentali, procedura per la Dichiarazione di valore o l’attestato CIMEA, riconoscimento delle qualifiche regolamentate, traduzioni giurate, legalizzazioni e apostille, preparazione del fascicolo per lo Sportello unico e per la rappresentanza consolare, assistenza nelle comunicazioni con gli uffici. La domanda di nulla osta e gli adempimenti del datore di lavoro, come la proposta di contratto, la verifica dell’idoneità alloggiativa e le dichiarazioni sulla regolarità contributiva, restano al datore di lavoro o al suo consulente del lavoro, con il quale lo studio si coordina. La consulenza si svolge in sede, in videochiamata o per iscritto, in italiano e in inglese, francese e spagnolo, ed è descritta anche nella pagina sulle consulenze per l’equipollenza.
Domande frequenti
La Dichiarazione di valore è sempre obbligatoria per la Carta blu?
Per chi si qualifica con il titolo di studio lo Sportello unico la richiede, o in alternativa accetta l’attestato di comparabilità CIMEA. Chi si qualifica con l’esperienza professionale non presenta il titolo e dunque non ne ha bisogno. La prassi varia fra le Prefetture: lo studio verifica le indicazioni dello Sportello competente prima di avviare la procedura.
Quanto tempo serve per preparare la documentazione del lavoratore?
Le traduzioni giurate e le legalizzazioni richiedono pochi giorni. La Dichiarazione di valore dipende dalla rappresentanza italiana nel Paese del titolo e richiede da alcune settimane ad alcuni mesi, l’attestato CIMEA di norma alcune settimane. Il riconoscimento di una qualifica regolamentata richiede mesi. Per questo la documentazione va avviata appena il candidato è individuato.
Il lavoratore è già in Italia con un altro permesso: può ottenere la Carta blu?
Sì, chi soggiorna regolarmente in Italia con un permesso che consente la conversione può chiedere il nulla osta per la Carta blu senza uscire dal Paese, con gli stessi requisiti di qualifica e di contratto. I documenti sul titolo di studio restano necessari e vanno preparati nello stesso modo.
Un titolo di studio conseguito nel Regno Unito dopo la Brexit vale per la Carta blu?
Sì, come qualsiasi titolo di un Paese terzo: va accompagnato dalla Dichiarazione di valore o dall’attestato CIMEA, legalizzato con apostille e tradotto con traduzione giurata. Il cittadino britannico assunto in Italia è a sua volta soggetto alla disciplina dei cittadini di Paesi terzi e può chiedere la Carta blu.
Seguite anche le aziende che assumono più lavoratori dall’estero?
Sì. Per le aziende e per gli studi di consulenza del lavoro che gestiscono più assunzioni lo studio organizza la documentazione dei candidati con un referente unico, una lista di controllo per Paese di provenienza e la fatturazione riepilogativa, e aggiorna il datore di lavoro sullo stato di ogni fascicolo.
Devi preparare la documentazione per una Carta blu o per un visto?
Inviaci la scansione del titolo di studio o dei documenti sull’esperienza e indicaci il Paese di provenienza: ricevi entro un giorno lavorativo l’elenco dei passaggi necessari, i tempi e il preventivo scritto.
